1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
3. La finanza del Comune è costituita da:
- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;
- altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. Lo Stato e le Regioni qualora prevedono per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.