1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3. La finanza del Comune è costituita da:

  1. imposte proprie;
  2. addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
  3. tasse e diritti per servizi pubblici;
  4. trasferimenti erariali;
  5. trasferimenti regionali;
  6. altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
  7. risorse per investimenti;
  8. altre entrate.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Lo Stato e le Regioni qualora prevedono per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.