1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti.
2. Il revisore è scelto ai sensi dell'art.57 comma 8 della legge 142/90 dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale.
4. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Il revisore collabora con il Consiglio comunale ed esercita secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la rilevazione della contabilità economica di cui all'art. 87. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il revisore può chiedere alla Giunta che vengano effettuate specifiche rilevazioni ai sensi del comma 2 dell'art.87.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.