1.   Il Comune adotta programmi e misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare fonti di inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.

2.    Tutela il patrimonio storico-culturale, artistico,  archeologico ed ambientale, valorizzandone la conoscenza.

3.    Incoraggia e favorisce lo sport di base, dilettantistico e le attività ricreative.

4.    Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti favorisce la nascita di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative, sportive ed ambientali,  promuove ed incentiva  la creazione di idonee strutture, collabora con enti pubblici o privati, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore, assicura l'accesso ai soggetti di cui sopra, ai sensi dell'art.7, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

5.    Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.