1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni e con la Provincia un consorzio secondo le normative previste per le aziende speciali all'art.23 della legge 142/90, in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati dalle leggi alle quali sono soggetti.
2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dalla Statuto per i consorzi ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche Enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.