1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri assegnati.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il consiglio di amministrazione delle aziende ed istituzioni dura in carica tre anni ed è composto da numero cinque membri di cui uno della minoranza, nominati dal Sindaco nei termini di legge sulla base degli indirizzi di nomina approvati dal Consiglio Comunale.
5. I membri del consiglio di amministrazione sono revocati dal Sindaco su proposta motivata Consiglio.
6. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risulta la specifica esperienza e professionalità, del candidato e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.
7. L'azienda e l'istituzione uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.
9. Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna dell'istituzione, l'attribuzione e il funzionamento degli organi della stessa, le competenze e il trattamento economico del direttore, del personale, le modalità di esercizio dei poteri.
10. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
11. Il revisore dei conti del Comune esercita la sua funzione anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme di autonomia di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.