1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune gestisce servizi pubblici nelle seguenti forme:

  1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;
  2. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  3. a mezzo di azienda speciale, anche per le gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  4. a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  5. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o a responsabilità limitata qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.