1. La designazione del Difensore deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

  1. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
  2. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle unità sanitarie locali;
  3. i ministri di culto;
  4. gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica locale nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che  comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
  5. chi esercita attività di lavoro autonomo o subordinato nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con la amministrazione comunale;
  6. chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio con votazione a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati, con deliberazione motivata.