1. Nelle materie di competenza del Consiglio comunale, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l’abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti .

2. Non possono essere indetti referendum:

  1. in materia di tributi locali e di tariffe;
  2. su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
  3. su quesiti che sono già stati oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.
  4. sono inoltre esclusi dalla potestà referendaria  lo statuto comunale, il regolamento del consiglio comunale, il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi, provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, le designazioni e le nomine, gli accordi di programma sottoscritti con altre Amministrazioni.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. I referendum consultivi e abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle lista elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme.

5. Le consultazioni referendarie possono tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile e il 15 giugno o tra il 15 settembre e il 15 novembre.

6. I referendum possono aver luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.

7. Il referendum è valido se partecipa almeno la metà più uno  dei cittadini aventi diritto al voto. S’intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

8. Nei referendum abrogativi, l’approvazione della proposta referendaria comporta la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centoottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’esito scaturito dalla consultazione.

9. Nei referendum consultivi , il  Consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori .

10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

11. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l’indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nell’apposito regolamento.

12. Nell'eventuale contenzioso sull’ammissibilità , si pronuncia apposita commissione di non consiglieri la cui composizione e modalità  operativa sono definite nel regolamento di cui al comma precedente.