1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi o consulte temporanee o permanenti e distinte per settori, determinando:
a) finalità da perseguire;
b) requisiti per l'adesione;
c) composizione degli organi di direzione;
d) modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel precedente comma sono sentiti nelle materie oggetto delle specifiche attività.