1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.  

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi o consulte temporanee o permanenti e distinte per settori, determinando:

a)  finalità da perseguire;

b)  requisiti per l'adesione;

c)  composizione degli organi di direzione;

d)  modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel precedente comma sono sentiti nelle materie oggetto delle specifiche attività.