1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio comunale.
2. Il riconoscimento delle associazioni di cui al precedente comma, viene deliberato dal Consiglio comunale.
3. Le associazioni che possono essere riconosciute non devono avere finalità di lucro. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi le sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Le scelte amministrative di cui all'art. 58 comma 1 lettera c, che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro trenta giorni dalla richiesta ai soggetti interessati.