1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, all'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità rientranti nelle competenze del Consiglio.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 55 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo da parte dell'organo deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo entro sessanta giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma precedente non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.