1.  Nel caso di procedimenti a impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di interessi o diritti legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuai dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2.   I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3.  Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione di cui al primo comma è consentita la comunicazione ai sensi dell’art. 8 legge n.241/90.