1.  Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza  può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2.  Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto, nel termine stabilito dal regolamento e comunque entro 60 giorni.

4.  Nel caso l’atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5.   Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documentazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.