1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore Vicesindaco con delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza od impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Il Sindaco assegna, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
4. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui agli Assessori spettano i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
5. Il Sindaco, sentita la Giunta, può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore per motivi di coordinamento e funzionalità.
6. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
7. Nell'esercizio delle attività delegate, gli Assessori sono responsabili giuridicamente di fronte alla legge, al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.
8. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.