1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e riferisce annualmente al Consiglio stesso sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare,  nell'esercizio di attribuzione di governo:

  1. propone al Consiglio i regolamenti per l'approvazione e provvede successivamente alla loro osservanza;
  2. approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano riservate dalla legge o regolamento ai responsabili dei servizi    comunali.
  3. elabora linee di indirizzo e predispone  disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
  4. assume attività, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  5. elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
  6. adotta il piano annuale e pluriennale delle assunzioni di personale dipendente.
  7. propone al Consiglio criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi economici di qualunque genere ad enti e persone;
  8. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni ad eccezione di lasciti o donazioni che comprendono beni immobili;
  9. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
    • approva gli accordi di contrattazione decentrata.
    • riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
    • nomina i membri delle commissioni dei concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
    • approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;      
    • approva la dotazione organica del personale dipendente e sue variazioni;
    • fissa la data di convocazione per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per la elezione, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento.
    • approva i progetti preliminari, definitivi, esecutivi relativi a singole opere pubbliche nonché le perizie di variante e suppletive;
    • approva il Piano Esecutivo di Gestione ( o il P.R.O.) e l’attribuzione delle risorse finanziarie per il conseguimento degli obiettivi programmati.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

  1. decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli uffici e servizi dell'ente;
  2. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale.
  3. determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore del conto.