1.  La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e la convoca, e da un numero minimo di quattro e massimo di sei assessori. Il Sindaco determinerà in concreto il numero dei componenti della Giunta, sulla base di specifiche valutazioni politiche amministrative. Numero 2 (due ) assessori   possono essere scelti anche fra cittadini non facenti parte del  Consiglio, ai sensi dell'art. 33, comma 3 della legge 142/90 ed  aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore.

2.  La proposta di Assessori esterni è accompagnata dalla presentazione di un curriculum che documenti l'esperienza di amministrazione e direzione del candidato.

3.  Il curriculum, di cui al comma precedente, deve contenere, oltre alle generalità del candidato, il titolo di studio posseduto, le esperienze  professionali ed il tipo di attività lavorativa svolta, l'elenco delle cariche ricoperte presso lo Stato o altri enti pubblici, presso società a partecipazione  pubblica o presso società comunque iscritte in pubblici registri.

4.  Gli Assessori, non facenti parte  del Consiglio, assistono ai lavori dello stesso, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenze ma senza possibilità di esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

5.  L'Assessore più anziano di età assume il ruolo di  assessore anziano.