1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consigliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti a un Gruppo consigliare.
2. Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto.
3. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati, per quanto riguarda il gruppo di maggioranza, nel Consigliere non componente la Giunta che abbia riportato il maggior numero di preferenze, e per gli altri gruppi, nei candidati alla carica di Sindaco eletti Consiglieri Comunali.
4. E' ammessa la costituzione di un Gruppo consigliare in seguito a scissione o aggregazione di preesistenti gruppi con un minimo di due consiglieri e formale comunicazione al Consiglio.