1.  I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2.  I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a 4 sedute consecutive del Consiglio comunale sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

3.  A tale riguardo, il sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato prevede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificativi presentate dal consigliere interessato.