1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti o temporanee che possono essere:

  1. consigliari;
  2. consultive;
  3. speciali e d’indagine.

2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni speciali e d’indagine, la presidenza è attribuita di diritto ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

4. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.