1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti o temporanee che possono essere:
- consigliari;
- consultive;
- speciali e d’indagine.
2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni speciali e d’indagine, la presidenza è attribuita di diritto ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.
4. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.