1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che i punti all'ordine del giorno richiedano una maggioranza qualificata.
2. Qualora non fosse raggiunto il quorum di cui al precedente comma 1, si può procedere alla seduta di seconda convocazione nella quale è sufficiente, per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati escludendo dal calcolo il sindaco. Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri. In nessun caso un argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della presidenza una adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
- i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.