COMUNE DI BARIANO
UFFICIO TRIBUTI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009
Il decreto legge del 27 maggio 2008, n. 93 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008), ha escluso dall'Imposta comunale sugli immobili (Ici) l'abitazione principale, già dalla prima rata di giugno 2008.
Per abitazione principale, si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Il contribuente, quindi, che possiede la sola abitazione principale non è più soggetto all'Ici e non deve effettuare alcun versamento.
Ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale approvato con delibera del C. C. n. 44 del 30/10/1998, le cantine, i box, i posti auto macchina coperti e scoperti costituiscono pertinenza di un abitazione principale, semprechè vi sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento.
E’ altresì considerata abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti locata.
L'esclusione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (es. se l'immobile, posseduto per 12 mesi nel corso dell'anno, è adibito ad abitazione principale solo dal 1° aprile, l'imposta è dovuta con aliquota ordinaria per i primi tre mesi).
L'esclusione si estende di diritto anche:
· alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
· agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
· alle abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
L'esclusione non riguarda le abitazioni di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), che continuano quindi ad essere soggette all'Ici e alle quali si applica l'aliquota del 5,25 per mille e la detrazione ordinaria di euro 103,29.
Entro il 16/06/2009, termine di versamento dell'acconto, occorre provvedere al pagamento dell'imposta per i soli immobili che ne sono soggetti (fabbricati diversi dall'abitazione principale, terreni agricoli, aree edificabili, etc).
Le aliquote previste per l’anno 2009 sono:
- 5,25 per mille aliquote ordinaria;
- 7 per mille alloggi non locati
Chi avesse effettuato un versamento non dovuto può richiedere il rimborso, presentando il
modulo rimborso reperibile presso l’ufficio Tributi del Comune entro cinque anni dal pagamento.
PROSPETTO ALIQUOTE ICI ANNO 2009
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE a) Abitazione principale (alloggio adibito a dimora abituale coincidente con la residenza anagrafica) – box e cantine di pertinenza dell’abitazione principale. Ai sensi del regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 44 del 30/10/1998 e successive integrazioni , è assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata. Ad eccezione delle categorie A1, A8,A9 |
ESENTI |
ALLOGGI NON LOCATI b) Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale sono considerati tali ai fini dell’applicazione del tributo, le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione delle A10), utilizzabili ai fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore personale diretto, e quindi di fatto senza consumo di utenze (tassa rifiuti, enel, gas, acqua etc.). |
7 per mille |
ALIQUOTA ORDINARIA c) per tutti i casi diversi dalla categoria a) e b) quali ad esempi altri fabbricati locati, terreni agricoli, aree fabbricabili etc. | 5,25 per mille |
PROSPETTO DEFINIZIONE VALORI MINIMI AREE FABBRICABILI 2008
Zona di completamento |
Zona di lottizzazione |
Zona artigianale industriale urbanizzata | Zona artigianale industriale non urbanizzata |
€ 180,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 50,00 |
Zona di Completamento: zona B – zona B1 – zona urbanizzata residenziale di completamento
Zona di Lottizzazione: zona C – zona di espansione con presentazione piani di lottizzazione
Zona artigianale industriale urbanizzata: zona D1 – zona artigianale produttiva non commerciale;
Zona artigianale industriale non urbanizzata: zona D2 – zona artigianale produttiva non commerciale con obbligo piani di lottizzazione.
L’ufficio tributi del comune di Bariano è a disposizione dei cittadini nei seguenti orari di apertura:
Lunedì | dalle ore 09,00 alle ore 12,30 - dalle ore 16,30 alle ore 17,30 |
Martedì – Giovedì | dalle ore 09,00 alle ore 12,30 |
Sabato | dalle ore 08,30 alle ore 11,30 |
Pagina aggiornata il 17/07/2009 da Giuliana Consolandi